ESAMI EXTRACURRICULARI IN UN ALTRO CORSO DI STUDIO DELL’ATENEO (ART. 6 DEL REGIO DECRETO N.1269/38)
Art. 6 DR 1269 del 1938: “Lo studente, oltre che agli insegnamenti fondamentali e al numero d'insegnamenti complementari obbligatorio per il conseguimento della laurea o del diploma cui aspira, può iscriversi a qualsiasi altro insegnamento complementare del proprio corso di laurea o diploma, e, per ciascun anno, a non più di due insegnamenti di altri corsi di laurea o diploma, nella stessa Università o Istituto superiore.”
Pertanto:
- Previa autorizzazione da parte del Corso di Studio (CdS), è possibile sostenere, per ogni anno accademico, al massimo due esami in aggiunta agli esami previsti nel percorso formativo previsto dall’ordinamento del CdS di appartenenza. Questi esami, pur rientrando nella carriera studiorum dell’allievo/a, non concorrono al raggiungimento dei CFU previsti per il conseguimento del titolo di studio del CdS di appartenenza e non contribuiscono al computo della votazione media fanno media (i.e., sono appunto extra-curriculari).
- Gli insegnamenti devono essere del CdS di appartenenza o di un altro CdS dell’Ateneo di Tor Vergata, ed erogati nell’anno accademico a cui si riferisce la richiesta.
- Possono scegliersi solo insegnamenti di un CdS di pari ordinamento rispetto a quello di appartenenza (es. ordinamento ex DM 270/04).
In relazione al fatto che l’iscrizione ad esami extra-curriculari è da intendersi come completamento del percorso formativo previsto dal proprio Corso di Studi, l’orientamento del Corso di Studio (triennale e magistrale) in Ingegneria Medica sulla possibilità di sostenere esami di profitto extra-curriculari, in applicazione dell’Art. 6 del Decreto Regio 1269/38, è di autorizzare l’iscrizione a massimo due insegnamenti per anno accademico incardinati in altri CdS qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- Gli studenti iscritti al primo anno, devono aver acquisito nel corso di appartenenza almeno 30 CFU, e comunque un numero di CFU non inferiore al numero di crediti che si chiede di acquisire in altro CdS.
- Gli studenti iscritti all’anno X (con X>1, quindi ad anni successivi al primo), devono aver acquisito nel corso di appartenenza almeno 30*X CFU.
- I crediti devono essere acquisiti al momento della presentazione della richiesta di autorizzazione.
